Art. 2.
(Composizione e funzionamento della Commissione).

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Nella prima seduta la Commissione elegge il presidente, due vice presidenti e due segretari.
      3. La Commissione, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      4. La Commissione può richiedere copie di atti, informazioni e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, amministrativa o altri organi inquirenti, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione è tenuta a garantire il mantenimento del regime di sicurezza. La Commissione, inoltre, può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
      5. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      6. La Commissione riferisce al Parlamento sullo stato dell'inchiesta ogni tre

 

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mesi e al termine dei suoi lavori, con una relazione finale da trasmettere anche alla magistratura ordinaria.
      7. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data della sua costituzione.